Decreto AI 179/2026: obblighi e scadenze per i professionisti tecnici | Articoli


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Il D.Lgs. 179/2026, in vigore dal 23 ottobre 2026, introduce disposizioni sull’impiego dell’intelligenza artificiale nelle professioni e nei rapporti di lavoro. Per ingegneri, architetti e imprese di costruzione assumono rilievo la possibile modulazione dell’equo compenso, la formazione obbligatoria, la valutazione dei rischi nei cantieri e il controllo umano delle decisioni automatizzate. Le scadenze del 2027 riguardano formazione e parametri professionali. INGENIO analizza gli articoli del decreto, distinguendo gli obblighi normativi dalle conseguenze applicative e dagli adempimenti ancora da definire.


Equo compenso, responsabilità del progettista, formazione obbligatoria e sicurezza nei cantieri: il D.Lgs. 179/2026 introduce disposizioni che interessano direttamente le professioni tecniche e il settore delle costruzioni. Alcuni obblighi sono già definiti, mentre altri richiedono provvedimenti attuativi. Ecco le principali novità, le scadenze e le conseguenze operative per studi professionali e imprese.

Il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre e che entrerà in vigore il 23 ottobre 2026, interviene sull’adeguamento della normativa italiana all’AI Act europeo.

Il provvedimento riguarda numerosi ambiti, dalla vigilanza alla formazione, ma contiene alcune disposizioni particolarmente rilevanti per ingegneri, architetti, geometri, geologi, società di ingegneria e imprese di costruzione.

Le principali novità interessano il valore delle prestazioni professionali, le competenze necessarie per utilizzare l’intelligenza artificiale e le conseguenze della sua introduzione nei processi lavorativi.

Per una panoramica dell’intero provvedimento, INGENIO ha pubblicato l’approfondimento Intelligenza artificiale, pubblicato il Decreto 179/2026: tutte le novità su controlli, formazione, lavoro e professioni

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1. Equo compenso e responsabilità: cosa cambia per i progettisti

Una delle disposizioni di maggiore interesse è contenuta nell’articolo 49, che introduce la possibilità di modulare l’equo compenso professionale in relazione all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

La norma richiama la legge n. 49/2023 e stabilisce che i parametri debbano tenere conto della classificazione di rischio dei sistemi utilizzati secondo l’AI Act.

Questo non significa che utilizzare l’intelligenza artificiale comporti automaticamente una riduzione del compenso.

Il decreto non stabilisce percentuali di riduzione o maggiorazione. Prevede invece che i provvedimenti relativi ai parametri professionali vengano integrati entro il 23 ottobre 2027.

La possibile modulazione deve inoltre essere interpretata nell’ambito della legge sull’equo compenso, che si applica ai rapporti professionali con determinate categorie di committenti, tra cui pubbliche amministrazioni, imprese bancarie e assicurative e imprese che superano specifiche soglie dimensionali.

Non viene quindi introdotta una revisione automatica di tutti i compensi concordati tra professionisti e clienti.

Il tempo risparmiato dall’IA riduce il valore della progettazione?

La questione è particolarmente interessante per le professioni tecniche.

Un ingegnere può utilizzare l’intelligenza artificiale per analizzare documenti, ricercare riferimenti normativi o supportare alcune elaborazioni. Un architetto può impiegarla per sviluppare alternative progettuali o organizzare informazioni.

Ma la riduzione del tempo necessario per produrre un elaborato non coincide necessariamente con una riduzione del valore della prestazione.

La progettazione comprende valutazioni tecniche, verifiche, scelte e responsabilità che non vengono eliminate dall’impiego di strumenti automatizzati.

Occorre inoltre distinguere la classificazione di rischio del sistema prevista dall’AI Act dalla complessità dell’incarico e dal rischio professionale: non sono concetti equivalenti.

Sarà quindi importante comprendere come i successivi provvedimenti tradurranno il criterio indicato dal decreto nei parametri economici delle prestazioni professionali.

La responsabilità del progettista rimane

Il tema si collega all’articolo 13 della legge n. 132/2025, che disciplina l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali.

L’impiego dell’IA non elimina gli obblighi di diligenza, competenza e verifica propri dell’attività professionale.

Un documento tecnico prodotto con il supporto di un sistema generativo deve comunque essere verificato dal professionista che lo utilizza nell’esecuzione dell’incarico.

Questo non significa attribuire automaticamente al progettista ogni responsabilità derivante dalla tecnologia: la concreta ripartizione delle responsabilità dipende dalla natura della prestazione, dai ruoli dei soggetti coinvolti e dalle disposizioni applicabili.

L’intelligenza artificiale può assistere il progettista, ma non sostituisce il giudizio tecnico necessario per assumere decisioni professionali.

Su questi temi INGENIO ha pubblicato l’approfondimento D.Lgs. 179/2026 su Intelligenza artificiale: responsabilità dei progettisti, sicurezza nei cantieri ed equo compenso⁠


2. Formazione obbligatoria sull’IA: gli Ordini dovranno adeguare i regolamenti

L’articolo 47 introduce specifiche disposizioni sulla formazione iniziale e continua delle professioni.

I percorsi organizzati dagli Ordini professionali dovranno comprendere attività dedicate all’intelligenza artificiale, articolate su tre ambiti:

  • Competenze tecniche: funzionamento dei sistemi, tecniche di interrogazione, potenzialità e limiti delle applicazioni.
  • Competenze giuridiche: conoscenza dell’AI Act e delle disposizioni nazionali.
  • Competenze deontologiche: responsabilità del professionista, obblighi informativi verso il cliente e controllo umano.

Il decreto prevede un monte ore minimo per ciascun periodo di valutazione della formazione continua, ma non stabilisce direttamente un numero uniforme di crediti formativi professionali (CFP) per tutte le categorie.

Saranno gli organismi competenti a definire le modalità concrete di applicazione nei rispettivi sistemi formativi.

I Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi, o gli altri organismi competenti, dovranno adeguare i regolamenti o gli atti organizzativi entro il 23 aprile 2027.

È importante chiarire che questa scadenza riguarda l’adeguamento regolamentare, non il termine entro il quale ogni professionista debba aver già acquisito nuovi CFP.

Per ingegneri e architetti il punto centrale sarà definire percorsi realmente collegati alle attività professionali: dalla ricerca normativa alla progettazione assistita, dall’analisi dei dati BIM alla verifica dell’affidabilità degli elaborati.

L’obiettivo non dovrebbe essere soltanto imparare a utilizzare nuovi software, ma sviluppare le competenze necessarie per valutarne criticamente i risultati.

Per approfondire gli obblighi e le scadenze è disponibile l’articolo Intelligenza artificiale, formazione obbligatoria per i professionisti: cosa prevede il Decreto 179/2026 per Ordini, scuola, università e PA⁠


3. Sicurezza nei cantieri: quando l’IA deve essere considerata nella valutazione dei rischi

L’articolo 42 interessa direttamente imprese, datori di lavoro e professionisti della sicurezza.

La norma stabilisce che l’utilizzo di sistemi di IA che incidono sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione delle prestazioni o sui processi decisionali rilevanti per la sicurezza debba essere considerato nell’ambito della valutazione dei rischi prevista dall’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008.

Per il settore delle costruzioni si pensi ai sistemi utilizzati per programmare le lavorazioni, gestire le interferenze o monitorare situazioni potenzialmente pericolose attraverso algoritmi di riconoscimento delle immagini.

L’intelligenza artificiale può contribuire alla prevenzione, ma occorre considerare anche i rischi derivanti da malfunzionamenti, valutazioni inesatte o modifiche dell’organizzazione delle attività.

Il decreto non prevede che ogni utilizzo dell’IA comporti automaticamente l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi.

Quando il sistema incide sugli elementi individuati dall’articolo 42, il suo impiego deve essere considerato nella valutazione. L’eventuale necessità di rielaborare il DVR deve essere verificata secondo i presupposti dell’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008.

Nei cantieri temporanei o mobili, modifiche rilevanti nell’organizzazione delle lavorazioni possono richiedere anche una verifica della coerenza del PSC e dei POS, ove previsti, secondo la disciplina vigente.

Il decreto non introduce automaticamente nuovi documenti obbligatori dedicati all’intelligenza artificiale.

Sono inoltre previsti specifici obblighi di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi connessi ai sistemi utilizzati e sulle misure di prevenzione adottate.


4. Decisioni automatizzate: il controllo umano resta necessario

L’articolo 41 riguarda l’impiego dell’intelligenza artificiale nei processi decisionali relativi ai rapporti di lavoro.

Per determinate decisioni riguardanti la costituzione, modificazione o risoluzione del rapporto, comprese quelle disciplinari e le valutazioni delle prestazioni, la decisione finale non può essere adottata esclusivamente attraverso un trattamento automatizzato.

Deve intervenire una persona fisica dotata di un potere decisionale effettivo e autonomo.

Per società di ingegneria, studi professionali e imprese di costruzione la disposizione può assumere rilievo quando vengono utilizzati algoritmi per valutare le prestazioni del personale o supportare decisioni sulla gestione delle risorse umane.

La norma prevede anche specifiche garanzie informative e la nullità delle decisioni adottate in violazione del divieto stabilito dal comma 1.

La nullità non costituisce quindi una conseguenza automatica di qualsiasi irregolarità nell’utilizzo dell’IA.

Il decreto contiene inoltre un’esclusione relativa alle attività di ricerca e selezione delle candidature, ferme restando le altre disposizioni applicabili del GDPR e dell’AI Act.

La disponibilità di una valutazione algoritmica non elimina la necessità di individuare chi assume effettivamente la decisione e ne risponde.


5. Controlli e conformità: quali obblighi per gli studi professionali?

Accanto alle disposizioni dedicate alle professioni e al lavoro, il decreto disciplina anche l’organizzazione delle autorità nazionali, i poteri di vigilanza e il sistema sanzionatorio.

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) svolgono funzioni differenti, mentre specifiche competenze restano attribuite alle autorità settoriali.

Per progettisti e imprese è importante distinguere l’utilizzo di un’applicazione di IA dallo sviluppo o dall’immissione sul mercato di sistemi soggetti a particolari requisiti di conformità.

Gli obblighi dipendono dalla destinazione d’uso del sistema, dalla sua classificazione e dal ruolo dell’operatore.

Non è prevista una certificazione preventiva generalizzata per ogni studio professionale che utilizzi strumenti di intelligenza artificiale.

Anche per questo è importante conoscere il quadro regolatorio nel suo complesso, approfondito nell’articolo INGENIO AI Act e D.Lgs. 179/2026: chi controlla l’intelligenza artificiale in Italia, quali sanzioni e quali opportunità per le imprese⁠

Le principali scadenze per i professionisti tecnici

Data Cosa prevede il decreto
23 ottobre 2026 Entrata in vigore del D.Lgs. 179/2026
23 aprile 2027 Termine per l’adeguamento dei regolamenti sulla formazione professionale
23 ottobre 2027 Termine per integrare i parametri relativi alla possibile modulazione dell’equo compenso

La vera novità non è soltanto normativa

Il D.Lgs. 179/2026 introduce disposizioni che potranno incidere concretamente sull’attività dei professionisti tecnici.

La formazione sull’IA viene integrata nei sistemi di aggiornamento professionale, la sicurezza deve considerare gli effetti di determinate applicazioni e la disciplina dell’equo compenso dovrà confrontarsi con l’impatto dell’automazione.

Rimane tuttavia una questione fondamentale.

L’intelligenza artificiale può ridurre il tempo necessario per produrre un elaborato, ma non garantisce automaticamente la qualità delle decisioni che quell’elaborato contiene.

Nella progettazione il valore della prestazione non dipende soltanto dalla produzione di documenti, ma dalla capacità di interpretare problemi complessi, verificare soluzioni e assumere responsabilità.

È questa distinzione che dovrà guidare tanto la definizione dei nuovi parametri economici quanto l’organizzazione della formazione professionale.

Perché il vero vantaggio dell’intelligenza artificiale non consiste nel sostituire la competenza del progettista, ma nel mettergli a disposizione strumenti capaci di valorizzarla.

Riferimento normativo: decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026. (in allegnato)