La sentenza della Corte di Cassazione n.3844/2026 conferma la condanna del ricorrente per aver realizzato una tettoia senza permesso di costruire. La Corte chiarisce quando, per caratteristiche strutturali e modalità di realizzazione, una tettoia, che costituisce parte integrante dell’edificio, modificandone la sagoma e priva di autonoma individualità fisica e strutturale, non è una semplice pertinenza o opera precaria, ma costituisce un ampliamento dell’immobile e richiede il permesso di costruire. La sua realizzazione senza titolo configura pertanto il reato edilizio di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. 380/2001.
Vediamo il caso nel dettaglio…
Il caso
L’imputato della sentenza viene condannato dal Tribunale di Foggia per un intervento edilizio eseguito senza permesso di costruire, in particolare “era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380/2001”.
L’opera contestata consisteva nella realizzazione di una tettoia collocata davanti a un fabbricato, con copertura in parte coibentata e in parte in policarbonato, sostenuta da pilastrini e muretti.
La sentenza di primo grado aveva inflitto all’imputato una pena:
- di 20 giorni di arresto;
- una multa di 6.000 euro.
Tale decisione era stata confermata nel 2025 anche dalla Corte d’Appello di Bari, inducendo il proprietario a rivolgersi alla Cassazione.
In quest’ultimo ricorso, la difesa solleva varie argomentazioni tra cui quella secondo cui “la Corte territoriale ave(sse) erroneamente ritenuto la necessità del permesso di costruire per le opere oggetto di contestazione, nonostante si trattasse di una tettoia in stato precario, di modeste dimensioni, non idonea a creare nuova volumetria.”
Quindi veniva sostenuto che la tettoia fosse un’opera di dimensioni limitate, priva di carattere stabile e incapace di generare nuova volumetria edilizia. Per questo motivo, secondo il ricorrente, non sarebbe stato necessario il permesso di costruire.
Cosa stabilisce l’art. 44 lett. b del d.P.R 380/01
L’art. 44 lett. b del d.P.R 380/01 applica:
“l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5164 a 51645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione”.
L’articolo punisce l’esecuzione di lavori in totale difformità dal permesso di costruire, in assenza del permesso stesso oppure la prosecuzione delle opere nonostante sia stato emesso un ordine di sospensione dall’autorità competente. La norma in merito all’abuso edilizio è molto severa e prevede la pena dell’arresto fino a due anni e un’ammenda da 5.164 a 51.645 euro, fatta salva l’applicazione di sanzioni più gravi ove il fatto integri ulteriori reati.
Tettoia e permesso di costruire: quando l’opera integra il reato ex art. 44 d.P.R. 380/2001
I giudici precisano che “(…) l’opera realizzata era costituita da una tettoia, in parte recintata, che aveva comportato un ampliamento del preesistente immobile, del quale aveva modificato la sagoma, e che, pertanto, necessitava del preventivo rilascio del permesso di costruire. Va ricordato che integra il reato previsto dall’art. 44, lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001 la realizzazione, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, di una tettoia di copertura che, non rientrando nella nozione tecnico-giuridica di pertinenza per la mancanza di una propria individualità fisica e strutturale, costituisce parte integrante dell’edificio sul quale viene realizzata (…).” Difatti, “(l)a costruzione di una tettoia di copertura non può qualificarsi, infatti, come pertinenza, in quanto si tratta di un’opera priva del requisito della individualità fisica e strutturale propria della pertinenza, costituendo parte integrante dell’edificio sul quale viene realizzata. Anche le tettoie di copertura necessitano, dunque, di permesso di costruire quando -…- facciano parte integrante dell’edificio sulle quali vengono realizzate, essendo irrilevante che l’opera possa esprimere o meno una propria volumetria (…)”.
La tettoia realizzata non era una semplice opera accessoria o di arredo, ma costituiva un vero ampliamento dell’edificio esistente. Infatti, la struttura aveva modificato la sagoma del fabbricato, incidendo sulle sue caratteristiche edilizie e quindi sarebbe stato necessaria l’acquisizione di un permesso di costruire. La realizzazione dell’opera senza tale titolo integra il reato previsto dall’art. 44, lett. b), del d.P.R. 380/2001. I giudici precisano inoltre che una tettoia non può essere considerata come una pertinenza quando manca di una propria autonomia fisica e strutturale, poiché diventa parte integrante dell’edificio. Di conseguenza, anche se non si generi una nuova volumetria autonoma, la costruzione di una tettoia richiede il permesso di costruire quando comporta una trasformazione dell’immobile.
Le tettoie non possono essere considerate automaticamente opere minori o interventi di edilizia libera. La loro rilevanza urbanistico-edilizia va valutata in concreto, in base alle caratteristiche strutturali, al grado di stabilità e all’incidenza sull’organismo edilizio esistente. Quando tali elementi determinano una modifica della sagoma o un’integrazione stabile con l’edificio, l’intervento richiede sempre il permesso di costruire.
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Keywords: permesso di costruire, tettoia, art. 44 d.P.R. 380/2001, reato edilizio, abuso edilizio.
FAQ Tecniche: Tettoia e abuso edilizio: quando serve il permesso di costruire? | Ingenio
Quando una tettoia richiede il permesso di costruire?
Il permesso di costruire è richiesto quando la tettoia costituisce una trasformazione urbanistico-edilizia dell’immobile. Secondo la Cassazione, ciò avviene quando la struttura è stabilmente integrata all’edificio, modifica la sagoma oppure rappresenta un ampliamento funzionale del fabbricato. Non è sufficiente valutare la sola presenza di nuova volumetria.
Una tettoia può essere considerata una pertinenza edilizia?
Sì, ma solo in casi limitati. La giurisprudenza distingue la pertinenza urbanistica da quella civilistica. Una tettoia priva di autonoma individualità fisica e strutturale e stabilmente collegata all’edificio normalmente non costituisce una pertinenza urbanistica e può richiedere il permesso di costruire.
La mancanza di volumetria esclude l’abuso edilizio?
No. La sentenza conferma che l’assenza di una nuova volumetria non è decisiva. Anche un’opera che non crea un nuovo volume può richiedere il permesso di costruire se modifica la sagoma dell’edificio o determina una trasformazione edilizia stabile.
Quali sanzioni prevede l’art. 44 del d.P.R. 380/2001?
L’art. 44, lett. b), del d.P.R. 380/2001 punisce gli interventi realizzati in assenza del permesso di costruire o in totale difformità dal titolo edilizio con l’arresto fino a due anni e con un’ammenda da 5.164 a 51.645 euro. Restano applicabili anche le conseguenze amministrative previste dal Testo Unico dell’Edilizia.