24/06/2026 – Con la pubblicazione dei nuovi chiarimenti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in materia di efficienza energetica in edilizia, arrivano indicazioni operative per l’applicazione del Decreto Requisiti Minimi del 28 ottobre 2025.
Il documento, elaborato con il supporto di ENEA e CTI, affronta temi rilevanti per progettisti e tecnici, tra cui il condizionamento dell’acqua calda sanitaria, la trasmittanza delle finestre da tetto, gli ampliamenti e i cambi di destinazione d’uso, la ristrutturazione degli impianti termici e gli obblighi per i punti di ricarica dei veicoli elettrici.
Chiarimenti MASE sul DM 2025, finalità
Come sappiamo, il 3 giugno è entrato ufficialmente in vigore il nuovo Decreto “Requisiti Minimi” del 28 ottobre 2025. Tale decreto ha apportato diverse modifiche al relativo Decreto del 26 giugno 2015, in particolare sostituendone integralmente i due allegati tecnici. Diversi sono, quindi, gli elementi di novità, che abbiamo già avuto modo di approfondire in precedenti articoli a riguardo.
Un altro elemento da tenere in considerazione è che, in tema di prestazioni energetiche degli edifici, erano state negli anni pubblicate tre serie di FAQ (Frequently Asked Questions). Tali FAQ, in realtà, non riguardavano solo ed esclusivamente il Decreto Requisiti Minimi, bensì trattavano anche temi contenuti negli altri Decreti del 26 giugno 2015 (le cosiddette Linee Guida e Relazioni Tecniche), nonché nei Decreti Legislativi 192/2005 e 28/2011.
Questo nuovo documento di chiarimenti, quindi, è nato innanzitutto dall’esigenza di riprendere in mano queste tre serie di FAQ e razionalizzarle alla luce della pubblicazione del DM 28 ottobre 2025. Molti chiarimenti, infatti, sono stati integrati direttamente nel testo del nuovo decreto e pertanto le relative FAQ non erano più necessarie.
Con l’occasione, si è anche provveduto ad accogliere alcune nuove richieste di chiarimento da parte degli operatori. È nato quindi un documento, non più sotto forma di FAQ, con la finalità di accompagnare la fase di prima applicazione del nuovo decreto e recuperare l’approccio espresso attraverso le tre serie di FAQ pubblicate, per confermarne i contenuti ancora attuali e garantire una certa continuità.
Il documento, predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI tenuto conto di un primo confronto svolto con le principali associazioni di categoria del settore, naturalmente non introduce nuovi obblighi e non si sostituisce alle disposizioni vigenti. La finalità è quella di offrire una lettura sistematica dei profili applicativi connessi al richiamato decreto del 28 ottobre 2025.
Efficienza energetica: chiarimenti MASE sul DM 2025
Il nuovo documento di chiarimenti è essenzialmente suddiviso in quattro parti, corrispondenti ai quattro disposti legislativi:
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.
- Decreto Requisiti Minimi (26 giugno 2015 + 28 ottobre 2025)
- Decreto Linee Guida (26 giugno 2015)
- Decreto Relazioni Tecniche (26 giugno 2015)
Chiaramente le principali novità sono concentrate sul DM 28 ottobre 2025. I chiarimenti sulle Linee Guida e sulle Relazioni Tecniche sono in gran parte identici alle precedenti FAQ. Vediamo quindi di soffermarci solamente sui nuovi chiarimenti rispetto alle passate pubblicazioni.
Condizionamento chimico acqua calda sanitaria
Il DM 28 ottobre 2025, su questo punto, ha apportato un cambiamento rispetto all’originale DM 26 giugno 2015. In pratica ha reso non obbligatorio il condizionamento chimico dell’acqua calda sanitaria, subordinandone l’adozione al mantenimento della qualità chimica e microbiologica dell’acqua nei punti d’uso e al rispetto dei requisiti per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento, stabiliti nel decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18.
Questo concetto è, di fatto, ribadito dal chiarimento, il quale tuttavia mette maggiormente in luce i motivi per i quali un professionista potrebbe o dovrebbe valutare l’eventuale adozione di questo tipo di trattamento. Ci possono essere delle situazioni, legate a specifiche caratteristiche dell’acqua utilizzata, per cui il trattamento di condizionamento chimico permette il corretto funzionamento dell’impianto in termini di durabilità, efficienza energetica, contenimento delle emissioni e sicurezza. Il chiarimento ricorda, inoltre, che nell’eventualità dell’adozione di questo tipo di trattamento la norma tecnica di riferimento è la UNI 8065.
Viene anche fornita una definizione di che cosa si intenda per “separazione strutturale”, ovvero la condizione per cui il fluido circolante nel circuito dell’impianto termico per la climatizzazione non può miscelarsi con l’acqua calda sanitaria. Tale separazione è garantita da barriere fisiche, nonché da idonei dispositivi nei casi di reintegro di acqua nei circuiti di climatizzazione invernale.
Trasmittanza termica delle finestre da tetto
Viene fornito un lungo e dettagliato chiarimento su come trattare le finestre da tetto, come lucernari e cupole. A seguito di un confronto con gli operatori, infatti, è emerso come non fosse chiaro come interpretare e utilizzare i valori di trasmittanza termica dichiarati dai produttori nelle schede tecniche. Innanzitutto, a seconda del materiale (plastica o vetro), esistono diverse norme tecniche di riferimento, richiamate appunto nel chiarimento.
Relativamente alle norme tecniche, viene chiarito anche il fatto che esistono versioni “armonizzate” meno recenti e versioni più recenti ma non ancora armonizzate. Anche la definizione dei parametri è leggermente differente a livello di simbologia e pedici. Nonostante ciò, la buona notizia è che i valori di trasmittanza dichiarati dai produttori sono assolutamente confrontabili con quelli di riferimento o limite del Decreto Requisiti Minimi, per cui non dovrebbero sussistere difficoltà operative.
Ampliamenti, recuperi, cambi destinazione d’uso
Dalla rilettura delle FAQ sull’argomento e dal confronto con gli operatori è emerso che sussistevano ancora dubbi su come classificare certi interventi. Si è quindi lavorato al fine di dare una definizione più chiara delle varie casistiche e dei relativi obblighi. Più nel dettaglio è stato precisato che:
- Con l’espressione “ampliamento di edifici esistenti” si intende l’edificazione di nuove porzioni di edificio abitabili e legate catastalmente a unità immobiliari esistenti. Tale edificazione prevede la realizzazione di nuovi elementi edilizi quali murature, solai, coperture, ecc.
- Con l’espressione “recupero di volumi esistenti” si intende il diverso utilizzo di volumi preesistenti, che vengono resi abitabili e annessi in continuità a unità immobiliari esistenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: recupero di sottotetti, recupero di garage, ecc.).
- Con l’espressione “semplice cambio di destinazione d’uso” si intende un cambio di destinazione tra le categorie di cui all’articolo 3 del D.P.R 26 agosto 1993, n. 412 (si veda anche Allegato 1, punto 1.1, comma 1) senza interventi né sull’involucro né sugli impianti. Tali semplici cambi di destinazione d’uso non sono assimilabili a edifici di nuova costruzione. In questi casi, qualora non vengano effettuati interventi, non vi sono requisiti minimi. Qualora vengano effettuati degli interventi (ad esempio l’installazione di un nuovo impianto) sussistono i relativi obblighi a seconda del tipo di opera.
- I cambi di utilizzo e funzione di edifici da categorie escluse dall’ambito di applicazione del d.lgs 192/05 e s.m.i. a categorie incluse nell’ambito di applicazione dello stesso decreto sono da intendersi come nuovi edifici e pertanto soggetti ai relativi obblighi.
In relazione ad ampliamenti e recuperi, viene precisato inoltre che:
- Ai fini delle verifiche dei requisiti minimi di cui al presente decreto, gli ampliamenti e i recuperi di volumi esistenti sono trattati in modo equivalente.
- Qualora la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente oppure superiore a 500 m³ (è sufficiente che sussista anche solo una delle due condizioni), essi sono assimilati a edifici di nuova costruzione e quindi sono soggetti alle relative verifiche. Tali verifiche sono da intendersi riguardanti solo la parte ampliata o recuperata.
- In caso contrario, il nuovo volume climatizzato dovrà rispettare tutti i requisiti previsti per l’ambito di applicazione relativo all’intervento (ristrutturazione importante o riqualificazione energetica).
- Nel caso di ampliamento e contemporanea ristrutturazione importante o riqualificazione energetica (ad esempio la sostituzione del generatore di calore), occorrerà rispettare i requisiti previsti per l’una e l’altra casistica in relazione alla parte ampliata e alla parte esistente ristrutturata, mantenendo quindi distinte le verifiche e le relazioni.
- Nell’ambito del d.lgs 199/2021 e s.m.i., gli ampliamenti e i recuperi di volumi esistenti non sono soggetti né ad obblighi di integrazione con fonti energetiche rinnovabili né al raggiungimento del target nZEB.
- L’aggiunta (e il conseguente accatastamento ex novo) di nuove unità immobiliari, edificate adiacenti a fabbricati esistenti oppure derivanti da riutilizzi di volumi esistenti, ai fini del presente decreto non si configurano come ampliamenti o recuperi di volumi esistenti, bensì come nuovi edifici, e sono pertanto soggette ai relativi requisiti minimi e target nZEB.
Ristrutturazione di impianto termico
Un altro importante chiarimento, che riprende due FAQ già pubblicate, riguarda la definizione di ristrutturazione di impianto termico. Tale definizione è in primis contenuta nel d.lgs 192/2005, ma è poi ripresa sia dal DM Requisiti Minimi, sia dal nuovo d.lgs 5/2026, introducendo obblighi di FER (fonti energetiche rinnovabili) anche per questa casistica. Il chiarimento ha quindi la finalità di fornire una lettura di raccordo tra i vari disposti, definendo meglio il concetto di “modifica sostanziale”.
In pratica, la formulazione del D.M. 28 ottobre 2025 serve a includere le casistiche in cui non è presente un sistema di distribuzione (con fluido termovettore), come, per esempio, nei sistemi di riscaldamento locale. In tale circostanza, la modifica sostanziale del sistema di produzione si può configurare comunque come “ristrutturazione di impianto termico” ai sensi della normativa.
Si precisa inoltre che, affinché l’intervento si configuri come ristrutturazione dell’impianto termico, è condizione necessaria che vi sia la modifica sostanziale di tutti i sistemi presenti.
- Sistema di generazione: la modifica è sostanziale quando vi è un cambio di tipologia di generatore, l’aggiunta di un generatore di tipologia differente oppure l’aggiunta di un servizio energetico prima assente. A titolo esemplificativo, le tipologie sono quelle indicate nella tabella 8 del decreto. La sostituzione di una caldaia tradizionale a gas con una caldaia a condensazione a gas non costituisce cambio di tipologia poiché utilizza lo stesso vettore energetico e la stessa tecnologia di combustione.
- Sistema di emissione: la modifica è sostanziale quando vi è un cambio di tipologia. La tipologia è da intendersi in relazione al tipo di terminali (radiatori, pannelli radianti, ventilconvettori, ecc.) oppure al fluido termovettore (aria, acqua).
- Sistema di distribuzione: la modifica è sostanziale quando l’intervento prevede un cambio di materiali, di tracciato o del livello di isolamento della rete di distribuzione. Questo vale anche qualora non sia prevista una sostituzione integrale dell’intera rete, ma l’intervento riguardi parti importanti della stessa (ad esempio: passaggio da colonne montanti a impianto a zone, passaggio da monotubo a distribuzione a collettori).
Installazione di punti di ricarica
Completamente nuovo è invece il chiarimento sugli obblighi di installazione di punti di ricarica, di cui alle pertinenti tabelle a seconda della tipologia di intervento. In pratica viene chiarito che le alternative proposte al punto 6.2, comma 3, lettera b possono essere utilizzate, ma non in maniera sequenziale.
Esempio pratico: In un edificio non residenziale di nuova costruzione con 200 posti auto, devono essere installati 12 punti di tipologia A e 1 punto di tipologia B (obblighi di cui alla Tabella 5).
Alternative ammissibili: In luogo di 10 punti di tipologia A può essere installato 1 punto di tipologia B. Di conseguenza è ammissibile avere, in questo caso, 2 punti di tipologia B e 2 punti di tipologia A. Non è tuttavia possibile sostituire, a loro volta, l’installazione dei due sistemi di tipologia B con un sistema di carica ultraveloce.
Conclusioni
In conclusione, con questo documento sono state riprese e integrate le tre serie di FAQ precedentemente pubblicate. Ora il quadro normativo risulta decisamente più chiaro. È tuttavia molto probabile l’uscita di un successivo documento con il quale si procederà alla lettura integrata del D.Lgs 5/2026, di recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 (RED III), nonché al chiarimento di ulteriori dubbi che nel frattempo potrebbero emergere.
var GetNewsClicksCountApiUrl = “/News/GetNewsClicksCount/110883”;
(function (d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/it_IT/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=132616766822932”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
Lascia un commento