: Motorizzazione cancello: detrazione e requisiti 2026

27/10/2026 – La motorizzazione di un cancello già esistente può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi, anche quando viene realizzata come intervento autonomo, senza essere inserita in lavori più ampi di ristrutturazione edilizia.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate che riconduce l’intervento tra quelli agevolati dall’articolo 16-bis del Testo unico sulle imposte sui redditi (Dpr 917/1986), in quanto finalizzato a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi.

Per beneficiare della detrazione, il contribuente deve rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa, conservare la documentazione delle spese ed effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale dedicato.
 

Perché la motorizzazione del cancello è detraibile?

L’agevolazione trova fondamento nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera f), del Tuir, che ammette alla detrazione le spese sostenute per interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

Per atti illeciti si intendono comportamenti penalmente rilevanti, come furti, aggressioni, sequestri di persona e altri reati che comportano la lesione di diritti giuridicamente protetti.

La detrazione riguarda esclusivamente le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Tra le opere agevolabili rientrano, ad esempio, il rafforzamento, la sostituzione o l’installazione di cancellate e recinzioni murarie degli edifici.

In questo ambito, l’Agenzia delle Entrate include anche la motorizzazione di un cancello esistente, riconoscendone la detraibilità in quanto intervento riconducibile alle misure di prevenzione degli atti illeciti.
 

La motorizzazione del cancello è detraibile anche senza ristrutturazione edilizia?

La detrazione può essere riconosciuta anche quando la motorizzazione del cancello viene realizzata senza eseguire altri lavori di ristrutturazione.

L’agevolazione, infatti, non dipende necessariamente dall’inquadramento dell’intervento come manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia, ma dalla sua riconducibilità alle misure di prevenzione degli atti illeciti previste dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera f), del Tuir.

Occorre distinguere, pertanto, la possibilità di accedere al beneficio fiscale dalla qualificazione urbanistico-edilizia dei lavori.

L’eventuale necessità di un titolo abilitativo deve essere verificata in base alle caratteristiche dell’intervento e alla normativa edilizia applicabile. Se non è richiesto alcun titolo, ai fini della detrazione deve essere conservata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che riporti la data di inizio dei lavori e attesti che l’intervento rientra tra quelli agevolabili.
 

Bonus Ristrutturazioni 2026, quanto si può detrarre?

Per le spese sostenute nel 2026, la Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025) ha confermato le aliquote del Bonus Ristrutturazioni già applicate nel 2025.

La detrazione Irpef è pari al 50% delle spese sostenute dai proprietari o titolari di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e al 36% negli altri casi, fermi restando i requisiti soggettivi previsti per accedere all’agevolazione.

Il limite massimo di spesa agevolabile è di 96.000 euro per unità immobiliare, riferito complessivamente agli interventi ammessi al beneficio, con ripartizione della detrazione in dieci quote annuali di pari importo.

Le percentuali e i limiti di spesa sono quelli previsti dalla disciplina generale del Bonus Ristrutturazioni e non costituiscono un’agevolazione specifica per la motorizzazione dei cancelli.
 

Come ottenere la detrazione per la motorizzazione del cancello

Per usufruire della detrazione, il contribuente deve rispettare gli adempimenti previsti per gli interventi agevolati di recupero del patrimonio edilizio e conservare la documentazione relativa ai lavori.

In particolare, il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dedicato alle detrazioni edilizie, anche online, dal quale risultino la causale del versamento, con riferimento all’articolo 16-bis del Dpr 917/1986, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita Iva dell’impresa che riceve il pagamento.

Devono inoltre essere conservate le fatture o le ricevute fiscali, le ricevute dei bonifici e la documentazione amministrativa richiesta in relazione all’intervento.

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