Obbligo Colonnine di Ricarica negli Edifici Non Residenziali: la Guida Completa 2026 — TuoIngegnere.it

www.tuoingegnere.it – https://tuoingegnere.altervista.org/ – https://www.youtube.com/@Tuoingegnere – https://tidycal.com/mircovitellozzi/tuoingegnere-linkedin

L’obbligo di colonnine di ricarica negli edifici non residenziali deriva dal DM 28 ottobre 2025, operativo dal 3 giugno 2026. Il decreto impone punti di ricarica e canalizzazioni negli edifici nuovi e nelle ristrutturazioni importanti con più di 10 posti auto. Inoltre coinvolge gli edifici esistenti con più di 20 posti auto, anche senza lavori in corso. Il numero dei punti dipende da tre variabili: posti auto, accesso pubblico o privato, tipo di intervento.

Per decenni la relazione Legge 10 ha riguardato involucro, serramenti e impianti. Ora il suo perimetro si allarga. Il nuovo Decreto Requisiti Minimi, infatti, inserisce l’integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici tra le proprie finalità, già all’articolo 1. Di conseguenza, chi progetta un supermercato, un albergo o una sede direzionale deve contare anche gli stalli del parcheggio.

In qualità di ingegnere con trent’anni di esperienza tra efficienza energetica, impianti e prevenzione incendi, posso affermare che questo è il capitolo più sottovalutato del nuovo decreto. Molti colleghi scoprono l’obbligo delle colonnine di ricarica a relazione quasi chiusa. Questa guida non si limiterà a darti una tabella da banco. Ti mostrerà come inquadrare il caso concreto, dove si nascondono le esclusioni e come documentare la verifica.

Da dove nasce l’obbligo delle colonnine di ricarica

L’obbligo delle colonnine di ricarica non nasce dal nulla. Il D.Lgs. 48/2020 ha recepito la Direttiva (UE) 2018/844 e ha introdotto nel D.Lgs. 192/2005 le prime prescrizioni sulla mobilità elettrica negli edifici. Tuttavia mancava lo strumento attuativo capace di tradurre quei principi in numeri progettuali.

Quello strumento è il DM 28 ottobre 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. La Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025 lo ha pubblicato, con applicazione dal 3 giugno 2026. In pratica il decreto aggiorna il DM 26 giugno 2015 sui requisiti minimi e ne sostituisce gli allegati tecnici. Per il quadro generale del provvedimento rimando alla mia guida completa al Decreto Requisiti Minimi.

La disciplina delle colonnine si trova nel Capitolo 6 dell’Allegato 1. Il punto 6.2, in particolare, riguarda gli edifici non residenziali. Rientra qui tutto ciò che non è abitazione continuativa od occasionale: uffici, negozi, supermercati, alberghi, ospedali, scuole, edifici industriali e artigianali.

In sintesi, tre regimi convivono nello stesso capitolo. Il primo vale per le nuove costruzioni. Il secondo vale per le ristrutturazioni importanti. Il terzo, il più insidioso, vale per gli edifici esistenti su cui nessuno sta lavorando.

Le quattro domande da porsi prima di contare le colonnine

Prima di calcolare l’obbligo delle colonnine di ricarica, conviene inquadrare il caso. Io lo faccio sempre con quattro domande, nello stesso ordine.

La prima riguarda il tipo di intervento: nuova costruzione, ristrutturazione importante oppure edificio esistente senza lavori. La seconda riguarda il numero complessivo dei posti auto. La terza riguarda l’accesso al parcheggio. La quarta, infine, riguarda la posizione del parcheggio rispetto all’edificio.

Sembra un esercizio banale. Invece è proprio qui che nascono gli errori più costosi, perché una sola risposta sbagliata altera l’intero calcolo.

Parcheggio ad accesso pubblico o privato

Il decreto distingue due regimi. Il parcheggio ad accesso pubblico serve un’attività aperta al pubblico, come un centro commerciale, un supermercato o un ospedale. Il parcheggio ad accesso privato è invece riservato a dipendenti, flotte aziendali o ospiti autorizzati.

La differenza non è formale. Nei parcheggi privati il decreto chiede più punti di Tipologia A, perché la sosta è lunga e programmabile. Un dipendente lascia l’auto otto ore, mentre un cliente del supermercato la lascia quaranta minuti. La norma, in altre parole, segue il comportamento reale di chi parcheggia.

Nei casi misti, ad esempio un hotel con stalli per lo staff e stalli per i clienti, suggerisco di classificare le aree separatamente. Poi motivo la scelta in relazione, così da renderla verificabile da chiunque.

Parcheggio interno, adiacente o separato

La posizione del parcheggio pesa soprattutto nelle ristrutturazioni. Il decreto introduce infatti una nuova definizione di parcheggio adiacente. È adiacente il parcheggio che appartiene agli stessi proprietari dell’edificio, anche solo in parte. Deve inoltre condividere con l’area dell’edificio un lato, un vertice oppure impianti tecnologici comuni.

Questa definizione è più ampia di quanto sembri. Un piazzale esterno servito dal quadro elettrico del fabbricato può rientrarvi, anche se appare fisicamente distinto. Pertanto, prima di escluderlo, verifica sempre proprietà catastale e schema elettrico.

Tipologia A e Tipologia B: le due famiglie di punti di ricarica

Il decreto ragiona su due tipologie. La Tipologia A comprende punti in corrente alternata con potenza nominale di almeno 7,4 kW e almeno 32 A per fase. La Tipologia B comprende sistemi in corrente continua con potenza di almeno 50 kW.

In termini pratici, la Tipologia A corrisponde alla colonnina o alla wallbox per soste lunghe. La Tipologia B è invece la ricarica veloce, pensata per soste brevi e rotazione elevata.

Il decreto ammette anche alcune equivalenze. Il progettista può installare un sistema di Tipologia B al posto di dieci punti di Tipologia A. Allo stesso modo, due sistemi B possono diventare un sistema ultraveloce da almeno 150 kW. Quattro sistemi B, invece, possono diventare un sistema da almeno 350 kW. Solo nei parcheggi privati vale anche il percorso inverso: dieci punti A al posto di un sistema B.

Attenzione, però, a un chiarimento recente del Ministero, che ho già analizzato nella guida ai chiarimenti MASE sul Decreto Requisiti Minimi. Le equivalenze si applicano una sola volta. Non puoi usarle a cascata, trasformando prima i punti A in sistemi B e poi i sistemi B in un ultraveloce.

Infine, le infrastrutture devono supportare la ricarica intelligente, cioè la modulazione della potenza in funzione della rete (V1G). Quando i veicoli lo consentono, devono gestire anche lo scambio bidirezionale (V2G). Per chi integra fotovoltaico e accumulo, questo requisito è una leva concreta di gestione dei carichi.

Nuova costruzione: quante colonnine di ricarica servono

Per un edificio non residenziale nuovo con più di 10 posti auto, l’obbligo delle colonnine di ricarica scatta subito. Sotto gli 11 posti, al contrario, il Capitolo 6 non prevede dotazioni. La tabella riassume le soglie per i due regimi di accesso.

| Posti auto totali | Tipologia A – accesso pubblico | Tipologia A – accesso privato | Tipologia B | |—|—|—|—| | da 11 a 20 | 2 | 3 | nessuno | | da 21 a 100 | 2 ogni 20 posti | 3 ogni 20 posti | nessuno | | da 101 a 250 | 2 ogni 50 posti | 3 ogni 50 posti | 1 | | da 251 a 500 | 2 ogni 50 posti | 3 ogni 50 posti | 2 | | da 501 a 1.000 | 2 ogni 50 posti | 3 ogni 50 posti | 3 | | oltre 1.000 | 2 ogni 50 posti | 3 ogni 50 posti | 4 |

Oltre ai punti installati, il decreto chiede la canalizzazione di almeno un posto auto ogni cinque. Si tratta di tubazioni e predisposizioni che consentono di aggiungere colonnine in futuro, senza rompere pavimentazioni già finite.

Quando il numero di stalli non è un multiplo esatto dello scaglione, applica la regola di arrotondamento del decreto e dichiarala in relazione. È un punto su cui conviene non improvvisare.

Esempio di calcolo: un supermercato con 80 posti auto

Prendiamo un supermercato di nuova costruzione con 80 posti auto ad accesso pubblico. Gli 80 posti ricadono nello scaglione da 21 a 100, quindi vale il rapporto di 2 punti ogni 20 posti. Il risultato è di 8 punti di Tipologia A. Non serve alcun sistema di Tipologia B, perché lo scaglione non lo prevede. In più, bisogna canalizzare almeno 16 stalli, cioè uno su cinque.

Ora cambiamo un solo dato. Supponiamo che gli stessi 80 posti siano riservati ai dipendenti di un centro logistico. In questo caso i punti di Tipologia A salgono a 12. Stessa superficie, stesso numero di stalli, eppure l’obbligo cresce del 50%. È la prova di quanto pesi la classificazione dell’accesso, sempre che l’immobile non ricada nell’esclusione per le PMI.

Ristrutturazione importante: quando scatta l’obbligo

Nelle ristrutturazioni importanti l’obbligo delle colonnine di ricarica non è automatico. Dipende dal rapporto tra i lavori e il parcheggio.

Se il parcheggio è interno all’edificio, l’obbligo scatta quando i lavori interessano il parcheggio o l’infrastruttura elettrica dell’edificio. Se invece il parcheggio è adiacente, conta che i lavori riguardino il parcheggio o la sua infrastruttura elettrica. Un parcheggio separato e non adiacente, per contro, resta fuori da questa specifica verifica.

Quando le condizioni ricorrono, le dotazioni sono inferiori a quelle della nuova costruzione. Nei parcheggi ad accesso pubblico, a parità di scaglione, i punti di Tipologia A si dimezzano. I sistemi di Tipologia B, invece, restano invariati. Riprendendo il supermercato da 80 posti, in ristrutturazione importante bastano quindi 4 punti A invece di 8. Per l’accesso privato, consulta la tabella dedicata del Capitolo 6.

C’è poi una questione interpretativa aperta. Il testo parla di ristrutturazione importante senza distinguere, in modo esplicito, tra primo e secondo livello. Alcune letture circolate lo riferiscono al solo primo livello. Nell’incertezza, adotto la lettura più prudente e la motivo in relazione, in attesa di eventuali chiarimenti ministeriali.

Esiste infine un limite economico. L’obbligo cade quando il costo delle infrastrutture di ricarica e delle canalizzazioni supera il 7% del costo totale della ristrutturazione importante. Tuttavia questa soglia va dimostrata con un computo metrico, non dichiarata a voce.

Edifici esistenti: l’obbligo che scatta senza cantiere

È la novità che sorprende di più: un obbligo di colonnine di ricarica senza alcun cantiere. Il Capitolo 6 contiene prescrizioni anche per gli edifici non residenziali esistenti con più di 20 posti auto. L’obbligo vale anche se nessuno sta eseguendo lavori.

Il decreto prevede un percorso in due tappe. Entro il 1° gennaio 2025 il proprietario doveva installare almeno il 50% della dotazione prevista, arrotondato per difetto. Entro il 1° gennaio 2030 deve raggiungere il 100%.

Noterai l’anomalia: la prima scadenza è già passata. Il motivo è semplice. La data discende dalla direttiva del 2018, mentre il decreto attuativo è arrivato solo alla fine del 2025. Di conseguenza, molti immobili si trovano oggi in ritardo rispetto alla prima soglia, senza che i proprietari lo sappiano.

Qualcuno obietterà: ma chi controlla? Da professionista, considero questa la domanda sbagliata. La domanda giusta è quanto costa non adeguarsi. Un immobile commerciale non conforme perde forza in una due diligence, in una compravendita o nel rinnovo di una locazione con un conduttore strutturato. Inoltre fondi e gestori immobiliari guardano con crescente attenzione alla conformità normativa ed ESG dei propri asset.

Le esclusioni dall’obbligo delle colonnine di ricarica

Il decreto prevede cinque casi in cui l’obbligo delle colonnine di ricarica non si applica. Conviene verificarli prima di qualsiasi calcolo, perché possono chiudere la pratica in partenza.

Il primo caso riguarda gli edifici di proprietà di piccole e medie imprese e da esse stesse occupati. La definizione di PMI segue la Raccomandazione 2003/361/CE. Parliamo di imprese con meno di 250 dipendenti e fatturato annuo fino a 50 milioni di euro, oppure totale di bilancio fino a 43 milioni. In un tessuto produttivo come quello marchigiano, l’esclusione copre una quota molto ampia di capannoni e sedi aziendali.

Attenzione, però, alla doppia condizione. Se l’impresa possiede l’immobile ma lo affitta a terzi, l’esclusione non opera. Lo stesso accade se l’impresa occupa l’immobile in locazione.

Il secondo caso riguarda gli edifici con richiesta di titolo edilizio presentata entro il 10 marzo 2021. Il terzo riguarda i microsistemi isolati, cioè le reti elettriche di piccole dimensioni non connesse al sistema nazionale. Il quarto è la soglia del 7% già vista per le ristrutturazioni importanti. Il quinto, infine, riguarda gli edifici pubblici che rispettano già requisiti comparabili ai sensi del D.Lgs. 257/2016, che ha recepito la direttiva DAFI.

Come documentare la verifica nella relazione Legge 10

Calcolare l’obbligo delle colonnine di ricarica è metà del lavoro. L’altra metà consiste nel dimostrare il calcolo.

Il DM richiede che calcoli e verifiche confluiscano nella relazione tecnica prevista dall’art. 8 del D.Lgs. 192/2005, erede della relazione introdotta dall’art. 28 della Legge 10/1991. Nella fase transitoria, se lo schema di relazione vigente non prevede campi dedicati, occorre allegare le informazioni mancanti.

Nella mia pratica, l’allegato sulle infrastrutture di ricarica parte da una planimetria del parcheggio. Riporta gli stalli numerati e la posizione di ciascun punto di ricarica. Contiene poi la classificazione motivata del parcheggio, il calcolo dei punti per tipologia e la quota di canalizzazione. Aggiungo sempre una verifica della potenza disponibile al punto di consegna e, quando serve, la strategia di gestione dinamica dei carichi.

C’è poi un dettaglio tecnico da ricordare. L’energia assorbita dalle colonnine non entra nel calcolo della prestazione energetica dell’edificio. Le colonnine, quindi, non peggiorano l’indice EP. Allo stesso tempo, però, non puoi valorizzare nel calcolo l’energia fotovoltaica destinata alla ricarica. Si tratta di due verifiche parallele, da tenere distinte.

Potenza disponibile e prevenzione incendi: i due nodi decisivi

Rispettare l’obbligo delle colonnine di ricarica richiede più di un calcolo. Qui entra in gioco l’esperienza di cantiere. Otto punti da 7,4 kW valgono quasi 60 kW di potenza installata. Molti edifici commerciali esistenti non dispongono di questa riserva sul contatore.

Pertanto, prima di posare le canalizzazioni, verifica la potenza contrattuale e lo stato del quadro generale. Valuta inoltre un sistema di bilanciamento dinamico, che ripartisce la potenza disponibile tra i veicoli collegati. In diversi casi conviene integrare fotovoltaico e accumulo, così da contenere il prelievo di punta dalla rete.

Il secondo nodo è la sicurezza antincendio. Il decreto chiede soluzioni che limitino il rischio di incendio e la sua propagazione, tutelando anche manutentori e soccorritori. Per le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, il riferimento è la Lettera Circolare DCPREV n. 2 del 5 novembre 2018, prot. n. 15000. Il testo coordinato è aggiornato al 2 settembre 2022.

Nelle autorimesse, inoltre, le scelte vanno coordinate con la regola tecnica verticale approvata dal DM 15 maggio 2020. Occorre verificare anche l’assoggettabilità all’attività n. 75 dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011, che riguarda le autorimesse coperte oltre 300 m². Per le infrastrutture ad accesso pubblico, infine, il decreto prevede la trasmissione dei dati alla piattaforma nazionale dei punti di ricarica.

Il mio consiglio è netto. Progetto elettrico, pratica antincendio e relazione energetica devono nascere insieme. Separarli significa pagare due volte lo stesso lavoro, e spesso rifarlo.

Cosa cambierà con la Direttiva Case Green

L’attuale obbligo delle colonnine di ricarica, peraltro, non è definitivo. La Direttiva (UE) 2024/1275, nota come Direttiva Case Green, rafforza ancora gli obblighi. Per gli edifici non residenziali nuovi o in ristrutturazione importante, abbassa la soglia a più di cinque posti auto. Per quelli esistenti con più di venti posti, chiede almeno un punto di ricarica ogni dieci stalli entro il 1° gennaio 2027.

Il termine di recepimento nazionale è scaduto il 29 maggio 2026. Prima di chiudere un progetto con orizzonte pluriennale, quindi, conviene verificare lo stato dell’atto di recepimento italiano. Chi progetta oggi un parcheggio farebbe bene a dimensionare canalizzazioni e quadri sulle soglie future, non solo su quelle attuali. Ne ho parlato in dettaglio nella guida alla Direttiva Case Green. Per gli incentivi alla ricarica nei parcheggi privati, invece, trovi le informazioni nella guida alla sperimentazione GSE sulla ricarica dei veicoli elettrici.

FAQ — Domande frequenti sull’obbligo delle colonnine di ricarica

Quando è obbligatorio installare colonnine di ricarica in un edificio non residenziale?

L’obbligo scatta in tre situazioni, secondo il Capitolo 6 dell’Allegato 1 al DM 28 ottobre 2025. La prima è la nuova costruzione con più di 10 posti auto. La seconda è la ristrutturazione importante con più di 10 posti auto, quando i lavori coinvolgono il parcheggio o la sua infrastruttura elettrica. La terza riguarda gli edifici esistenti con più di 20 posti auto, anche senza lavori. Restano salve le cinque esclusioni previste dal decreto.

Quante colonnine servono in un parcheggio da 60 posti auto?

In una nuova costruzione con parcheggio ad accesso pubblico servono 6 punti di Tipologia A, cioè 2 ogni 20 posti. Con accesso privato i punti salgono a 9, cioè 3 ogni 20 posti. In entrambi i casi non servono sistemi di Tipologia B, previsti solo oltre i 100 posti. Occorre inoltre canalizzare almeno 12 stalli, uno ogni cinque.

Che differenza c’è tra punti di ricarica di Tipologia A e di Tipologia B?

La Tipologia A comprende punti in corrente alternata da almeno 7,4 kW, con almeno 32 A per fase. È adatta alle soste lunghe, come quelle dei dipendenti. La Tipologia B comprende sistemi in corrente continua da almeno 50 kW, adatti alle soste brevi. Il decreto consente di sostituire dieci punti A con un sistema B, ma le equivalenze non si applicano a cascata.

Gli edifici non residenziali esistenti devono installare colonnine anche senza lavori?

Sì, se hanno più di 20 posti auto e non ricadono nelle esclusioni. Il decreto chiedeva almeno il 50% della dotazione entro il 1° gennaio 2025, arrotondato per difetto. La dotazione completa è dovuta entro il 1° gennaio 2030. La prima scadenza è già superata, perciò molti immobili risultano oggi in ritardo.

Le PMI sono escluse dall’obbligo delle colonnine di ricarica?

Sono escluse le PMI proprietarie dell’edificio che lo occupano direttamente. La definizione segue la Raccomandazione 2003/361/CE: meno di 250 dipendenti e fatturato fino a 50 milioni di euro, oppure bilancio fino a 43 milioni. Se l’impresa affitta l’immobile a terzi, o lo occupa in locazione, l’esclusione non si applica. Conviene documentare in relazione i requisiti dimensionali dell’impresa.

Dove si documenta la verifica delle colonnine di ricarica?

Nella relazione tecnica prevista dall’art. 8 del D.Lgs. 192/2005, la cosiddetta relazione Legge 10. Nella fase transitoria, le informazioni che lo schema vigente non prevede vanno allegate alla relazione. Un allegato completo contiene planimetria degli stalli, classificazione del parcheggio, calcolo dei punti per tipologia, quota di canalizzazione e verifica della potenza disponibile.

Cosa succede se la ristrutturazione importante non riguarda il parcheggio?

Se i lavori non interessano il parcheggio né la relativa infrastruttura elettrica, l’obbligo legato alla ristrutturazione non scatta. Tuttavia, se l’edificio ha più di 20 posti auto, resta l’obbligo previsto per gli edifici esistenti, con le scadenze del 2025 e del 2030. Conviene quindi verificare entrambe le condizioni.

Conclusione

La risposta non è un semplice sì o no. Il quadro normativo è un intreccio di tipologie di intervento, regimi di accesso, esclusioni e scadenze già superate. Proprio per questo, l’errore da evitare è trattare l’obbligo delle colonnine di ricarica come un optional da discutere a fine cantiere.

La scelta corretta è un’altra. Inquadra il caso con le quattro domande all’inizio della progettazione. Verifica subito le esclusioni, in particolare quella per le PMI. Poi dimensiona canalizzazioni, quadri e potenza sulle soglie future della Direttiva Case Green, non solo su quelle attuali. Infine coordina progetto elettrico, antincendio e relazione Legge 10 in un unico percorso. Seguendo queste linee guida, professionisti e proprietari potranno gestire l’obbligo con la competenza e la precisione necessarie.

Stai progettando o ristrutturando un edificio non residenziale con parcheggio? Oppure gestisci un immobile esistente con più di venti posti auto? In entrambi i casi posso aiutarti a verificare l’obbligo delle colonnine di ricarica e a impostare la relazione tecnica. Puoi prenotare una consulenza personalizzata direttamente con me: Prenota la tua consulenza.

www.tuoingegnere.it – https://tuoingegnere.altervista.org/ – https://www.youtube.com/@Tuoingegnere – https://tidycal.com/mircovitellozzi/tuoingegnere-linkedin

Avvertenza — Natura divulgativa del contenuto
Questo articolo è redatto dall’Ing. Mirco Vitellozzi con finalità informative e divulgative, ed è aggiornato alla data di pubblicazione indicata in calce. Il contenuto illustra principi tecnici e quadri normativi in forma semplificata: esempi numerici, casi studio e schemi decisionali sono riferimenti di scenario, non parametri da applicare meccanicamente al caso individuale.

Normative tecniche, incentivi fiscali, aliquote e procedure possono essere modificati da provvedimenti successivi: verifica sempre la vigenza della disciplina sulle fonti ufficiali prima di qualsiasi decisione operativa. Nessuna informazione qui riportata costituisce consulenza professionale personalizzata, parere tecnico formale o perizia ai sensi della normativa vigente, né prestazione professionale ai sensi della Legge 143/1949. Per l’applicazione al tuo caso concreto è necessario rivolgersi a un professionista iscritto al relativo Ordine e acquisire valutazione specifica sulla tua situazione.
Leggi l’informativa completa.

Notifiche push abilitate

Grazie per aver abilitato le notifiche!

PubblicitàPubblicità